|
I DIRITTI A FAVORE DEGLI AFFIDATARI
L’art. 38 della legge 149/01 prevede l’estensione agli affidatari di tutti i benefici riconosciuti ai genitori biologici riguardo ai congedi parentali, di cui il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (D. Lgs. 151/01, artt. 26, 36 e 50) definisce i criteri di utilizzo, distinguendo tra congedo di maternità, parentale e per la malattia del bambino in affidamento.
Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità per gli affidatari di applicare le agevolazioni fiscali relative ai carichi di famiglia nonché, su disposizione del giudice, di usufruire dell’erogazione temporanea degli assegni familiari, anche in considerazione della durata dell’affidamento.
Il Comune di residenza del minore contribuisce alle spese di mantenimento del minore in affido, erogando una somma mensile alla famiglia affidataria.
|