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STATUTO TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI; DURATA. ART. 1: E' costituita l'Associazione degli Ex Studenti del Liceo "Camillo Golgi" di Breno. ART. 2: L'Associazione ha sede in Breno, presso il Liceo "Camillo Golgi". ART. 3: L'Associazione - apolitica e senza scopi di lucro
- si propone di: ART. 4: L'Associazione ha durata illimitata. TITOLO II: I SOCI ART. 5: Possono appartenere all'Associazione: ART. 6: E' in facoltà del Consiglio Direttivo espellere per indegnità i soci il cui comportamento risulti in modo comprovato in contrasto con le finalità dell'Associazione. ART. 7: I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo pari a € 5,00. Il versamento della quota annuale permette ai soci di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Il mancato pagamento della quota determina la temporanea sospensione dall'Associazione; la sospensione cessa col pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso. TITOLO III: L'ASSEMBLEA DEI SOCI: ART. 8: L'assemblea può essere articolata in Sezioni corrispondenti ai Corsi ed agli Indirizzi scolastici di provenienza dei soci, qualora lo deliberi ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto; ART. 9: L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Essa delibera su tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo o su eventuali altri argomenti richiesti da almeno venti soci ordinari. ART. 10: La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono cumulati ai soci per lettera o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. L'Assemblea dei soci provvede ogni due anni alla elezione del Consiglio Direttivo mediate apposita scheda nominativa. Alla assemblea spetta la votazione per le modifiche del presente Statuto. ART. 11: Possono prendere parte all'Assemblea tutti coloro
che hanno ottenuto l'ammissione alla Associazione. Hanno diritto di voto
durante i lavori dell'Assemblea tutti i soci, ordinari ed onorari; ciascuno
dei soci potrà rappresentare non più di altri cinque soci
e previa esibizione di delega scritta. ART. 12: L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante delega scritta e dei voti validi pervenuti con lettera raccomandata. ART. 13: L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge fra i soci presenti un Presidente di Assemblea ed un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea dirige e coordina i lavori della medesima, mentre il Segretario provvede a redigere i verbali delle delibere dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario e conservati agli atti; di essi sarà data lettura prima dell'inizio della successiva adunanza. ART. 14: L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno. ART. 15: ASSEMBLEE STRAORDINARIE, con funzioni e regolamento pari a quelli dell'Assemblea ordinaria, possono essere convocate per delibera del Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo si ritenga opportuno, ovvero su domanda di tanti soci che rappresentino noumeno della quinta parte degli iscritti e con istanza motivata contenente gli argomenti da sottoporre all'Assemblea Straordinaria. ART. 16: Per la validità delle delibere relative alla modifica del presente Statuto, è necessaria la presenza all'Assemblea in prima convocazione della metà più uno di tutti i soci iscritti e, in seconda convocazione, di almeno un quarto di tutti i soci iscritti. In entrambi i casi è altresì necessario il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti, rappresentati a mezzo raccomandata. TITOLO IV: IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 17: L'Associazione ha come suo Presidente onorario il Preside del Liceo. ART. 18: Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea
dei soci ed è composta da un numero variabile di membri compreso
tra cinque e undici. ART. 19: il Consiglio Direttivo è investito di ogni
potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire
per il conseguimento degli scopo dell'Associazione, per la sua direzione
ed amministrazione ordinaria e straordinaria ed inoltre ratifica le ammissioni
dei nuovi soci. ART. 20: il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente
del Consiglio Direttivo che può anche coincidere con la figura
del Presidente Onorario dell'Associazione. ART. 21: le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti ad ogni riunione e sono valide se alla riunione partecipa più della metà dei Consiglieri in carica. ART. 22: la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa e di fronte a terzi sono conferite congiuntamente al Presidente Onorario e al Presidente del Consiglio Direttivo. ART. 23: ad ogni scadenza di mandato, il consiglio direttivo deve succintamente relazionare l'Assemblea dei soci dell'attività svolta durante il biennio, nonché rendere conto alla stessa della gestione del fondo di cui all'art 3 lettera "d" del presente Statuto. TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI ART 24: in caso di scioglimento dell'Associazione. Quanto le appartiene, dedotto il passivo, sarà erogato in armonia con gli scopo peculiari dell'Associazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed esclusa ogni ripartizione tra i soci. ART 25: per tutto quanto non stabilito o previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile. |