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STATUTO

TITOLO I:

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI; DURATA.

ART. 1: E' costituita l'Associazione degli Ex Studenti del Liceo "Camillo Golgi" di Breno.

ART. 2: L'Associazione ha sede in Breno, presso il Liceo "Camillo Golgi".

ART. 3: L'Associazione - apolitica e senza scopi di lucro - si propone di:
a) continuare tra gli aderenti l'opera di formazione culturale, morale e sociale del Liceo, promovendo incontri tra gli stessi tendenti a perseguire scambi di idee, esperienze, collaborazioni ed in generale più vaste relazioni sul piano sociale, culturale e professionale;
b) ravvivare i vicendevoli rapporti di amicizia formatisi nella scuola e sviluppare il senso di solidarietà morale e materiale tra i soci;
c) contribuire, se richiesta, nella didattica e nell'orientamento universitario e professionale a favore degli studenti del Liceo sulla base delle acquisizioni personali degli aderenti;
d) promuovere la creazione di un fondo, alimentato dalle quote associative, autofinanziamenti dei soci, sussidi, sovvenzioni provenienti da Enti Pubblici, Associazioni o privati, destinato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti del Liceo bisognosi e meritevoli sulla base di modalità e criteri deliberati dall'Associazione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
e) favorire tra tutti gli aderenti l'incremento della loro cultura mantenendo efficaci contatti con i docenti del Liceo e collaborando con Enti esterni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, tuttavia nei confronti di questi ultimi, siano essi istituti universitari, aziende, persone giuridiche o fisiche la più completa indipendenza.

ART. 4: L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II:

I SOCI

ART. 5: Possono appartenere all'Associazione:
a) in qualità di SOCI ORDINARI, tutti i diplomati del Liceo "Camillo Golgi" e delle sue Sezioni che lo desiderino, che si impegnino ad osservare lo Statuto dell'Associazione e che abbiano provveduto a versare la quota associativa il cui ammontare e definito dal Consiglio Direttivo;
b) in qualità di SOCI ONORARI, il Preside, il Presidente del Consiglio d'Istituto, i membri - attuali e quelli che già hanno cessato l'attività di insegnamento - del Corpo Docenti del Liceo, oltre alle altre persone fisiche che, elette dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, siano in grado di fornire un contributo culturale coerente con gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

ART. 6: E' in facoltà del Consiglio Direttivo espellere per indegnità i soci il cui comportamento risulti in modo comprovato in contrasto con le finalità dell'Associazione.

ART. 7: I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo pari a € 5,00. Il versamento della quota annuale permette ai soci di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Il mancato pagamento della quota determina la temporanea sospensione dall'Associazione; la sospensione cessa col pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.

TITOLO III:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI:

ART. 8: L'assemblea può essere articolata in Sezioni corrispondenti ai Corsi ed agli Indirizzi scolastici di provenienza dei soci, qualora lo deliberi ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;

ART. 9: L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Essa delibera su tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo o su eventuali altri argomenti richiesti da almeno venti soci ordinari.

ART. 10: La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono cumulati ai soci per lettera o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. L'Assemblea dei soci provvede ogni due anni alla elezione del Consiglio Direttivo mediate apposita scheda nominativa. Alla assemblea spetta la votazione per le modifiche del presente Statuto.

ART. 11: Possono prendere parte all'Assemblea tutti coloro che hanno ottenuto l'ammissione alla Associazione. Hanno diritto di voto durante i lavori dell'Assemblea tutti i soci, ordinari ed onorari; ciascuno dei soci potrà rappresentare non più di altri cinque soci e previa esibizione di delega scritta.
Il singolo voto avrà validità a tutti gli effetti purché prima della votazione il votante, presente o rappresentato, risulti appartenere all'elenco dei soci. Il socio ordinario presente in Assemblea potrà altresì provvedere, prima della votazione, a regolarizzare il pagamento della quota associativa per conto dei soci che rappresenta e che non vi abbiano già provveduto.
Per la legale costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue delibere è necessaria la partecipazione, diretta o mediante delega scritta, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno di tutti i soci. Non raggiungendosi questo numero, la sessione viene rinviata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.
Nella seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. La data di questa sessione potrà essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Il voto potrà essere comunicato all'Assemblea anche per iscritto, mediante lettera raccomandata che dovrà pervenire alla Segreteria della Associazione almeno un giorno prima della data di convocazione dell'Assemblea. Tale voto avrà validità a tutti gli effetti purché il votante risulti appartenere alla lista dei soci o ne entri a far parte regolarizzando, in concomitanza con esso, il pagamento della quota associativa.

ART. 12: L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante delega scritta e dei voti validi pervenuti con lettera raccomandata.

ART. 13: L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge fra i soci presenti un Presidente di Assemblea ed un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea dirige e coordina i lavori della medesima, mentre il Segretario provvede a redigere i verbali delle delibere dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario e conservati agli atti; di essi sarà data lettura prima dell'inizio della successiva adunanza.

ART. 14: L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.

ART. 15: ASSEMBLEE STRAORDINARIE, con funzioni e regolamento pari a quelli dell'Assemblea ordinaria, possono essere convocate per delibera del Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo si ritenga opportuno, ovvero su domanda di tanti soci che rappresentino noumeno della quinta parte degli iscritti e con istanza motivata contenente gli argomenti da sottoporre all'Assemblea Straordinaria.

ART. 16: Per la validità delle delibere relative alla modifica del presente Statuto, è necessaria la presenza all'Assemblea in prima convocazione della metà più uno di tutti i soci iscritti e, in seconda convocazione, di almeno un quarto di tutti i soci iscritti. In entrambi i casi è altresì necessario il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti, rappresentati a mezzo raccomandata.

TITOLO IV:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17: L'Associazione ha come suo Presidente onorario il Preside del Liceo.

ART. 18: Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci ed è composta da un numero variabile di membri compreso tra cinque e undici.
Il consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo sarà integrato. Il Consiglio Direttivo si scioglie e si procede ad una nuova nomina da parte dell'Assemblea allorquando i dimissionari sono più della metà dei Consiglieri.

ART. 19: il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopo dell'Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria ed inoltre ratifica le ammissioni dei nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa e provvede alla gestione del fondo di cui all'art. 3 lettera "d" del presente Statuto proponendo all'Assemblea dei soci i criteri da seguire per le relative erogazioni.

ART. 20: il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente del Consiglio Direttivo che può anche coincidere con la figura del Presidente Onorario dell'Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è rieleggibile.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che se ne renda necessario su iniziativa del suo Presidente o di almeno la metà più uno dei Consiglieri e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

ART. 21: le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti ad ogni riunione e sono valide se alla riunione partecipa più della metà dei Consiglieri in carica.

ART. 22: la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa e di fronte a terzi sono conferite congiuntamente al Presidente Onorario e al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 23: ad ogni scadenza di mandato, il consiglio direttivo deve succintamente relazionare l'Assemblea dei soci dell'attività svolta durante il biennio, nonché rendere conto alla stessa della gestione del fondo di cui all'art 3 lettera "d" del presente Statuto.

TITOLO V:

DISPOSIZIONI FINALI

ART 24: in caso di scioglimento dell'Associazione. Quanto le appartiene, dedotto il passivo, sarà erogato in armonia con gli scopo peculiari dell'Associazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed esclusa ogni ripartizione tra i soci.

ART 25: per tutto quanto non stabilito o previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.