Associazione Epocadonna
Comune di Monno
Vallecamonica - BS
epocadonna@libero.it

Con la presente PRIVATA SCRITTURA le Signore:

Linda Donini nata a Bozzolo (MN) il 3/08/1970
Angela Colicchio nata a Napoli il 20/05/1969
Adele Caldinelli nata a Brescia il 7/12/1963
Sarah Pasquini nata a Milano il 20/28/1967
Ilenia Monchieri nata a Breno (BS) il 12/04/1971
Viviana Pennacchio nata a Iseo (BS) il 29/09/1974

Costituiscono l'Associazione denominata EPOCA DONNA
con sede nel Municipio di Monno P.zza IV Novembre Monno (BS).
Il patrimonio iniziale è pari a L.60.000 derivante dal pagamento delle quote associative.
La presente associazione è retta dallo statuto allegato alla presente.


STATUTO

Art. 1 - L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità: culturali, di formazione e di promozione della figura femminile a livello politico, sociale e lavorativo.
L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Monno ed è costituito da n.6 soci.

Art.3 - Requisito essenziale per l'ammissione all'Associazione è essere donna.

PATRIMONIO
Art. 4 -Le entrate della Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ASSOCIATI
Art. 5 - Sono soci della Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione della vita associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

BILANCIO ED UTILI
Art. 6 - L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Associazione per i fini perseguiti.

AMMINISTRAZIONE
Art. 7 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5.7.9 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario - tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
Nessun compenso è dovuto al presidente, né agli altri membri.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente o dal segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

ASSEMBLEE
Art. 8 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno, mediante comunicazione a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
In assenza di comunicazione scritta l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti la totalità dei soci.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del presidente e di eventuali altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze assoluta dei soci in prima seduta e non meno della metà dei presenti in seconda seduta.

SCIOGLIMENTO
Art. 9 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra Associazione operante in analogo settore.

CONTROVERSIE
Art.10 - Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contenenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

NORMA DI CHIUSURA
Art. 11 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alla disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.