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Con
la presente PRIVATA SCRITTURA le Signore:
Linda
Donini nata a Bozzolo (MN) il 3/08/1970
Angela Colicchio nata a Napoli il 20/05/1969
Adele Caldinelli nata a Brescia il 7/12/1963
Sarah Pasquini nata a Milano il 20/28/1967
Ilenia Monchieri nata a Breno (BS) il 12/04/1971
Viviana Pennacchio nata a Iseo (BS) il 29/09/1974
Costituiscono
l'Associazione denominata EPOCA DONNA
con sede nel Municipio di Monno P.zza IV Novembre Monno (BS).
Il patrimonio iniziale è pari a L.60.000 derivante dal pagamento
delle quote associative.
La presente associazione è retta dallo statuto allegato alla presente.
STATUTO
Art. 1 - L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone
di perseguire esclusivamente finalità: culturali, di formazione
e di promozione della figura femminile a livello politico, sociale e lavorativo.
L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività
connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività
accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza
delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti
consentiti dalla legge.
Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Monno ed è
costituito da n.6 soci.
Art.3 - Requisito essenziale per l'ammissione all'Associazione
è essere donna.
PATRIMONIO
Art. 4 -Le entrate della Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della partecipazione
ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale,
quali ad esempio:
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante
offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
di attività aventi finalità sociali.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio
sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità
sociale o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non è rivalutabile.
ASSOCIATI
Art. 5 - Sono soci della Associazione le persone o gli enti la cui domanda
di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione
e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che
verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro
il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno
successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare
le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione
in funzione della temporaneità della partecipazione della vita
associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità
o indegnità; la morosità e la indegnità verranno
sancite dall'assemblea dei soci.
BILANCIO ED UTILI
Art. 6 - L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta
giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente
del Consiglio di amministrazione il Bilancio (rendiconto economico finanziario),
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Verrà altresì
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio
in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della
Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte
dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati
dalla Associazione per i fini perseguiti.
AMMINISTRAZIONE
Art. 7 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione
composto da 5.7.9 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata
di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere,
il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone
la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente
e un segretario - tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea
dei soci.
Nessun compenso è dovuto al presidente, né agli altri membri.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario
o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque
almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al
preventivo e all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente,
in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro,
il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente o dal
segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede
pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea;
compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente
l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione
dei deliberati dell'assemblea dei soci.
ASSEMBLEE
Art. 8 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità
dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge
ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti
o dissenzienti.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno,
mediante comunicazione a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea
deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un
decimo dei soci.
In assenza di comunicazione scritta l'Assemblea è validamente costituita
se sono presenti la totalità dei soci.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale,
purché in Italia.
L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali
dell'associazione, sulla nomina del presidente e di eventuali altri organi
dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in
regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in
caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il
caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze
assoluta dei soci in prima seduta e non meno della metà dei presenti
in seconda seduta.
SCIOGLIMENTO
Art. 9 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio
ad altra Associazione operante in analogo settore.
CONTROVERSIE
Art.10 - Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che
dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa
l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente
Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori,
due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contenenti e il terzo
dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente
del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza
formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta
giorni.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 11 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio
alla disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo
II del Libro I del codice civile.
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